Art. 12
In vigore dal 17 giu 1950
I regolamenti edilizi comunali sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, udito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-12