Art. 15
In vigore dal 31 gen 1957
L'attività amministrativa concernente i giacimenti di interesse nazionale è svolta dall'Amministrazione regionale secondo le direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'industria e del commercio.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 gennaio 1957, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1957, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 15 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-15