Art. 19
In vigore dal 31 gen 1957
Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate e integrate dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato.
I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione sanitaria statale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 gennaio 1957, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1957, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-19