Art. 22

In vigore dal 5 dic 1972
Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale comandato ai sensi dell'articolo precedente sono nel loro importo lordo a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-22

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