Art. 24
In vigore dal 17 giu 1950
Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda continua ad esercitare fino al 31 ottobre 1950 le attribuzioni amministrative previste dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, eccettuate quelle di competenza dell'Amministrazione regionale o ad essa delegate.
La Ragioneria presso il cessato Alto Commissariato, la Delegazione della Corte dei conti avente sede in. Cagliari e il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna continuano, fino alla suddetta data, ad esplicare, nella rispettiva competenza, le funzioni ad essi attribuite dal secondo comma del predetto art. 61 relativamente agli atti del Rappresentante del Governo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-24