Art. 26
In vigore dal 17 giu 1950
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PICCIONI - VANONI -
PELLA - ALDISIO - SEGNI
- TOGNI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-26