Art. 21
In vigore dal 5 dic 1972
Per la formazione dei propri uffici e per il funzionamento di quelli che vengono trasferiti dallo Stato alla Regione, quest'ultima si avvarrà, tranne che nei casi di necessità, del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali.
Il personale di ruolo di cui al precedente comma sarà considerato in posizione di comando, continuando a far parte dei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza, alla quale resterà riservata la competenza circa le promozioni, i trasferimenti ad uffici di altre Regioni, il collocamento a riposo e ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed economico del personale medesimo.
L'Amministrazione regionale potrà in qualunque momento fare motivata richiesta di richiamo del personale comandato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-21