Art. 16

In vigore dal 17 giu 1950
La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dell'industria e del commercio sugli enti e istituti regionali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'Amministrazione regionale. La stessa Amministrazione svolge, su direttive del Ministero dell'industria e del commercio, le funzioni amministrative devolute al predetto Ministero nei confronti degli enti interregionali che abbiano la loro sede nell'Isola. Il Ministero dell'industria e del commercio predisporrà, udita l'Amministrazione regionale, le modificazioni agli statuti degli enti ed organismi a carattere nazionale che esercitino attività economiche di prevalente interesse sardo, allo scopo di assicurare all'Amministrazione regionale un'adeguata rappresentanza negli organi amministrativi degli enti ed organismi suddetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-16

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Art. 16 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo