Art. 18
In vigore dal 21 ott 1975
Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e del commercio, sono trasferite all'Amministrazione regionale per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale.
Per le altre fiere, mostre ed esposizioni sarde, che abbiano carattere interregionale, nazionale od internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'Amministrazione regionale. Le date di tali manifestazioni verranno stabilite sentita l'Amministrazione predetta.
Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale di cui al precedente comma, la Regione sarà rappresentata da un proprio delegato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di ferie e mercati ad eccezione degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-18