Art. 13
In vigore dal 22 lug 1956
Nell'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di acque pubbliche ed energia elettrica a norma dello Statuto speciale, la Regione provvede d'intesa, col Ministero dei lavori pubblici.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 19 luglio 1956, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-13