Art. 8

In vigore dal 17 giu 1950
Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti ed organismi a carattere nazionale od interregionale, quali l'Opera nazionale combattenti, l'Ufficio interregionale della Federazione italiana dei consorzi agrari, gli Uffici provinciali e comunali dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e degli Uffici periferici degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-8

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