Art. 4
In vigore dal 9 gen 1986
Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell' dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale.
I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa registrazione alla Corte dei conti.
L' del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è abrogato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 371 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nella parte in cui si prevede che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano approvati con deliberazione della Giunta regionale, e dell'art. 2 n. 3 della legge regionale della Sardegna 7 marzo 1956, n. 37".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-4