Art. 2
In vigore dal 17 giu 1950
Qualora prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, si debba promuovere la questione di legittimità di una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione sommaria dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione.
Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimità, cessa l'efficacia della predetta comunicazione e il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla promulgazione della legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-2