Art. 1
In vigore dal 17 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;
Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti;
Decreta:
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Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.
La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-1