Art. 1

In vigore dal 17 giu 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3; Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250; Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto; Udito il parere del Consiglio regionale sardo; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti; Decreta: . Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo. La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.
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