Art. 6
In vigore dal 17 giu 1950
Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell' dello Statuto speciale per la Sardegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-6