Art. 9
In vigore dal 21 ott 1975
Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all', lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:
a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell' della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell', della legge medesima;
b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;
c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;
d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;
e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;
g) opere di riparazione di danni bellici.
La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio.
Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.
Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna è integrato con tre membri, aventi voto deliberativo, designati dal Presidente della Giunta regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-9