Art. 3

In vigore dal 17 giu 1950
Quando su una legge per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale si debba promuovere la questione di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel termine stabilito dall'art. 33, comma secondo, dello Statuto speciale, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Rappresentante del Governo, con l'indicazione specifica dei motivi. Il Presidente della Giunta regionale accusa ricevuta della comunicazione e può, entro quindici giorni dalla comunicazione stessa, presentare per il tramite del Rappresentante del Governo le sue deduzioni. Decorso il termine di cui al precedente comma, la questione di merito s'intende abbandonata e la legge può essere promulgata, se nei successivi quindici giorni le Camere non siano investite della questione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-3

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