Art. 10

In vigore dal 17 giu 1950
Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo. Dei Consigli di amministrazione degli Istituti provinciali per le case popolari dell'Isola farà parte un rappresentante della Regione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-19;327#art-10

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