Art. 23

In vigore dal 17 giu 1950
La Regione sarà rimborsata delle spese incontrate per lo svolgimento di funzioni per conto dello Stato. Analogamente lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e servizi statali che disimpegnano anche attribuzioni di competenza della Regione. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.
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