Statuto›Titolo VIII
Art. 36
In vigore dal 23 nov 1950
Il Collegio sindacale è composto di un presidente, di due sindaci effettivi e due supplenti; il presidente e uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-36