Statuto›Titolo IX
Art. 38
In vigore dal 23 nov 1950
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale, compilato nelle forme prescritte dal Codice civile, è negli stessi modi e termini sottoposto dal Consiglio all'assemblea ordinaria degli azionisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-38