Statuto›Titolo VII
Art. 33
In vigore dal 23 nov 1950
Il Consiglio è convocato, almeno ogni trimestre dal presidente, ed in sua assenza dal vice-presidente; si riunisce nella sede dell'Istituto e soltanto eccezionalmente anche altrove.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le convocazioni sono fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza e nei casi di urgenza possono essere fatte anche con telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-33