Statuto›Titolo VI
Art. 29
In vigore dal 23 nov 1950
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che è assistito, in qualità di segretario, dal segretario dello stesso Consiglio, ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea. Se l'assemblea è straordinaria, funziona da segretario un notaio.
Il socio ha un voto per ogni azione.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria concernenti le materie indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 2369 del Codice civile non sono valide se a costituire la maggioranza non concorra il voto di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-29