Statuto›Titolo VII
Art. 32
In vigore dal 23 nov 1950
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, un vice-presidente ed il segretario, che durano in carica tre anni. A segretario può essere eletta anche persona estranea al Consiglio.
Il presidente rappresenta la società ed ha la firma sociale.
In mancanza del presidente funge il vice-presidente, ed in mancanza di questi il consigliere più anziano per non interrotta funzione e se le anzianità siano pari, il più anziano di età.
Chi presiede, a parità di voti, ha voto preponderante.
I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio, sono considerati dimissionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-32