Statuto›Titolo VII
Art. 30
In vigore dal 23 nov 1950
Il Consiglio d'amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'istituto a norma dello statuto ed ha tutti i poteri, esclusi soltanto quelli come sopra deferiti all'assemblea degli azionisti.
Il Consiglio può nominare comitati nel suo seno con speciali attribuzioni, e delegare i suoi poteri, esclusi quelli indicati negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile, anche in via generale, per uno o più atti e contratti, secondo che lo ritenga opportuno, ad uno o più dei suoi componenti, fissandone le retribuzioni e i compensi.
Inoltre il Consiglio nomina un direttore generale e un vice-direttore, nonché procuratori, fissandone le facoltà e gli emolumenti, e nel caso della istituzione di succursali, ai sensi dell', ne nomina i direttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-30