Statuto›Titolo VII
Art. 31
In vigore dal 23 nov 1950
Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici membri.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono tenuti a prestare una cauzione nelle forme stabilite dall'art. 2387 del Codice civile, non superiore, anche nel caso di ulteriore aumento di capitale, alle L. 200.000.
Per la nomina, la revoca, e la sostituzione parziale o totale dei consiglieri si osservano le disposizioni degli articoli 2383 e 2386 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-31