Statuto›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 23 nov 1950
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'adunanza ed affisso nella sede della società.
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e quelli che, senza aver domandato in precedenza la iscrizione nel libro dei soci, abbiano depositato nel detto termine presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, e al fini della iscrizione stessa, le azioni delle quali sono in possesso merce una serie continua di girate.
L'iscrizione o il deposito delle azioni viene constatato con uno o più verbali redatti da uno dei sindaci dell'Istituto o da notaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-28