Statuto›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 23 nov 1950
La stessa procedura di cui ai precedenti va seguita per i mutui da concedersi per la ricostruzione parziale, per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione, dopo che l'Istituto ne abbia riconosciuti la convenienza e constatato che il valore dell'immobile da trasformarsi, sopraelevarsi od ampliarsi rappresenti almeno la metà del costo preventivo dei lavori da compiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-23