Statuto›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 23 nov 1950
Accertato l'investimento da parte del mutuatario della metà della spesa necessaria alla totale costruzione, e previa la stipulazione del contratto provvisorio di mutuo, l'Istituto apre a favore del mutuatario un conto corrente addebitandolo delle somme che gli vengano sovvenute in contanti o in cartelle al valore nominale, secondochè il mutuo sia fatto per contanti o in cartelle.
Queste sovvenzioni sono fatte nella misura dell'accertato avanzamento del lavori eseguiti oltre la metà.
Sul conto corrente vengono caricati gli interessi composti semestrali al tasso uguale a quello cui fu concesso il mutuo, oltre la provvigione consentita dalla legge, sulle somme o sull'ammontare delle cartelle sovvenute, qualunque sia la durata del conto corrente.
Il conto corrente ed il mutuo debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sulla costruzione iniziata e sulle aree annesse, estensibile di diritto al successivi investimenti fino alla totalità degli immobili da costruirsi, e valida anche in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 62 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-21