Statuto›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 23 nov 1950
Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo viene chiuso e convertito, mediante contratto definitivo, in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 25 anni.
Prima del detto contratto il mutuatario deve versare in contanti all'Istituto l'ammontare degli interessi e della provvigione di cui al precedente articolo.
Le sovvenzioni da farsi, tanto in cartelle che in contanti, non possono mai eccedere l'ammontare del mutuo concesso nel contratto provvisorio aumentato del decimo per le variazioni ed aggiunte alla costruzione previsto nell', e nel solo caso che tali variazioni ed aggiunte vengano accertate dall'Istituto.
Nel contratto provvisorio di mutuo sono stabiliti l'obbligo del mutuatario di addivenire al contratto definitivo appena ultimate le costruzioni, e le opportune sanzioni nel caso di inadempienza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-22