StatutoTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 23 nov 1950
Per la riscossione delle semestralità l'Istituto ha facoltà di valersi della procedura propria della esazione delle imposta per tutto il periodo per il quale è ammessa la esenzione dal tributo fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-18

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Art. 18 Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo