Statuto›Titolo IV
Art. 14
In vigore dal 23 nov 1950
L'importo del mutuo non può mal superare la metà del costo della costruzione o ricostruzione e dell'area, ma può raggiungere l'intero costo nei casi di ricostruzione parziale, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento, quando il valore dell'immobile preesistente, da sottoporsi pur esso ad ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto, rappresenti almeno la metà del valore del fabbricato ad opera compiuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-14