Statuto›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 23 nov 1950
La massa delle cartelle edilizie emesse è garantita dall'intero capitale dell'Istituto e relative riserve, oltrechè dalla massa delle ipoteche prese a garanzia dei mutui.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-12