StatutoTitolo III

Art. 8

In vigore dal 23 nov 1950
L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può emettere cartelle edilizie in corrispondenza dei mutui, ai termini, nei modi, e con le garanzie stabilite dalle disposizioni delle leggi sul credito edilizio e sul credito fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-8

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