Statuto›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 23 nov 1950
Il capitale sociale è di L. 125.000.000 ripartito in numero 500.000 azioni da L. 250 ciascuna e potrà essere aumentato entro il limite stabilito dal regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-5