Statuto›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 23 nov 1950
L'istituto ha sede in Roma e potrà stabilire succursali in altre città della Repubblica.
Ha la durata di 50 anni a decorrere dal 1 gennaio 1925.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-2