StatutoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 23 nov 1950
Il capitale, osservate le disposizioni di legge circa il suo investimento in mutui in numerario, può essere impiegato, oltre che nei mutui di cui all', anche in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie di istituti autorizzati, ed in proprie cartelle edilizie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-6

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