StatutoTitolo III

Art. 9

In vigore dal 23 nov 1950
L'emissione delle cartelle è fatta esclusivamente in corrispondenza con i mutui emessi. Le cartelle sono da L. 500 ciascuna, ma possono essere raggruppate in titoli multipli a norma di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-9

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