StatutoTitolo IV

Art. 13

In vigore dal 23 nov 1950
I mutui sono concessi a privati o ad enti che si propongano costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-13

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