Statuto›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 23 nov 1950
Le semestralità di ammortamento sono determinate in conformità delle disposizioni proprie del credito fondiario.
La misura della provvigione dovuta all'Istituto viene fissata dal Consiglio di amministrazione entro il limite di quella stabilita per legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-17