Statuto›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 23 nov 1950
I mutui mediante cartelle edilizie vengono fatti, osservate le disposizioni di legge circa l'investimento del capitale, a giudizio del Consiglio di amministrazione.
I mutui debbono sempre essere garantiti da ipoteca di primo grado ed ammortizzati a rate semestrali in un periodo non eccedente i venticinque anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-15