Statuto›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 23 nov 1950
Le cartelle edilizie in circolazione sono rimborsate ed annullate mediante estrazioni semestrali a sorte, separatamente pei diversi tipi d'interesse, in ragione di quante corrispondono alle rate di ammortamento maturate nel semestre antecedente e all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-11