Statuto›Titolo IV
Art. 16
In vigore dal 23 nov 1950
Il tasso di interesse per i mutui in numerario viene fissato dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore al 6%.
Per i mutui eseguiti in cartelle il tasso è uguale a quello delle corrispondenti cartelle stabilito a mente dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-16