StatutoTitolo IV

Art. 16

In vigore dal 23 nov 1950
Il tasso di interesse per i mutui in numerario viene fissato dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore al 6%. Per i mutui eseguiti in cartelle il tasso è uguale a quello delle corrispondenti cartelle stabilito a mente dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-16

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