Statuto›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 23 nov 1950
Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre della metà della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area.
La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri dal richiedente, in quella località, ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che siano state preventivamente concordate coll'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni od aggiunte che eccedano il 10% (dieci per cento) della totale spesa prevista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-20