StatutoTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 23 nov 1950
Il mutuatario ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte ed in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residuale da esso dovuto, e nel caso di mutui fatti in cartella può eseguire il rimborso anche con cartelle di eguale saggio di interesse valutate alla pari. In ogni caso deve corrispondere in contanti all'Istituto, oltre a quanto spetti all'Erario a termini delle leggi sul credito fondiario, l'importo di due annate della stabilita provvigione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-19

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