StatutoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 23 nov 1950
L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo