Statuto›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 23 nov 1950
Statuto
.
È costituita la società per azioni col titolo di "Istituto nazionale di credito edilizio società per azioni".
Il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni contenute nel regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255, e da tutte quelle ad esse successive in materia di credito edilizio, e, in quanto siano con le medesime compatibili, dalle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sul credito fondiario nonché dal presente statuto.
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-1