Statuto›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 23 nov 1950
L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione e ricostruzione di case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, come pure per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case già adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento.
L'Istituto dà la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi od in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento, o di ogni singola costruzione, i propri componenti o di concedere alloggi ad equo fitto.
I mutui possono essere concessi anche a Comuni o ad enti che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-3