Statuto›Titolo IV
Art. 18
18 / 43In vigore dal 23 nov 1950
Per la riscossione delle semestralità l'Istituto ha facoltà di valersi della procedura propria della esazione delle imposta per tutto il periodo per il quale è ammessa la esenzione dal tributo fondiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-18