Art. 18
StatutoTitolo IV

Art. 18

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In vigore dal 23 nov 1950
Per la riscossione delle semestralità l'Istituto ha facoltà di valersi della procedura propria della esazione delle imposta per tutto il periodo per il quale è ammessa la esenzione dal tributo fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-18