Art. 23
StatutoTitolo IV

Art. 23

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In vigore dal 23 nov 1950
La stessa procedura di cui ai precedenti va seguita per i mutui da concedersi per la ricostruzione parziale, per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione, dopo che l'Istituto ne abbia riconosciuti la convenienza e constatato che il valore dell'immobile da trasformarsi, sopraelevarsi od ampliarsi rappresenti almeno la metà del costo preventivo dei lavori da compiere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-04-24;866#art-s-23